Art. 9
Norme applicabili allo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri
In vigore dal 6 feb 2017
Norme applicabili allo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri
1. La trasmissione di dati tra la Commissione e gli Stati membri è effettuata in base alla norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT), disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
2. Tutte le trasmissioni sono pienamente automatizzate e immediate e si avvalgono dello strato di trasporto.
3. Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLUX (FLUX Vessel Implementation Document) disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.
4. Eventuali modifiche delle norme e del documento di attuazione sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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