Art. 5
Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale
In vigore dal 6 feb 2017
Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale
Ciascuno Stato membro raccoglie, convalida e registra senza indugio nel registro della flotta peschereccia nazionale i dati di cui all'allegato I.
Storico versioni
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