Art. 5 · Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale

Art. 5

Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale

In vigore dal 6 feb 2017
Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale Ciascuno Stato membro raccoglie, convalida e registra senza indugio nel registro della flotta peschereccia nazionale i dati di cui all'allegato I.
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