Art. 8 · Controlli ufficiali

Art. 8

Controlli ufficiali

In vigore dal 2 feb 2017
Controlli ufficiali 1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentari su ogni partita di alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli . 2.   I controlli fisici e d'identità sugli alimenti sono effettuati conformemente agli del regolamento (CE) n. 669/2009 alla frequenza indicata nell'allegato II del presente regolamento. 3.   Qualora una partita di alimenti non sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e dal certificato sanitario di cui all' o qualora detti risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, la partita non è importata nell'Unione ed è rispedita nel paese terzo di origine o distrutta. 4.   Una volta espletati i controlli fisici e d'identità, le autorità competenti: a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE; b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) assegnano al DCE il relativo numero di riferimento; d) timbrano e firmano l'originale del DCE; e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. 5.   Gli originali del DCE e del certificato sanitario di cui all' e i risultati del campionamento e delle analisi di cui all' accompagnano la partita durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica. In caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata una copia certificata del DCE originale. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED ne informa l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti e che non possa essere manomessa in alcun modo in attesa dei risultati dei controlli fisici.
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