Art. 3 · Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

Art. 3

Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

In vigore dal 2 feb 2017
Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale 1.   L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni. Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione. 2.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all', paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.
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