Art. 1
In vigore dal 1 feb 2017
Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato:
1)
all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato:
a)
le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 quater e 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 4 anni;
b)
le date di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni;
c)
anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni.»;
2)
nell'allegato V, il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1.1
Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). In deroga alla prima frase del presente paragrafo, solo per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 il numero di veicoli immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità della fase IV non deve superare, per ciascun intervallo di potenza, il 150 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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