Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 2017
Per un periodo transitorio fino al 28 marzo 2017, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti coperti dal modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) e dal modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 nelle versioni che precedono le modifiche introdotte per tali modelli dal presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati firmati prima del 28 febbraio 2017.
Storico versioni

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