Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701010 e 8708705010) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 22,3 %. 3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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