Art. 1
In vigore dal 20 gen 2017
All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. In deroga al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 9, paragrafo 1, e gli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere da:
a)
3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se non è stata adottata alcuna decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;
b)
la data posteriore tra le seguenti due date, se è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato:
i)
quattro mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;
ii)
la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.
4. La deroga di cui al paragrafo 3 si applica solo se le controparti di un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra controparte è stabilita nell'Unione;
b)
la controparte stabilita nel paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
c)
la controparte stabilita nell'Unione è uno dei seguenti soggetti:
i)
una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;
ii)
una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
d)
entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
e)
entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
f)
sono soddisfatti i requisiti del capo III.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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