Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 20 gen 2017
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018; b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli e nell'allegato IIE; c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all' per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.
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