Art. 1
Oggetto
In vigore dal 20 gen 2017
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli e nell'allegato IIE;
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)
le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all' per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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