Art. 1
In vigore dal 5 gen 2017
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari del Brasile e della Russia.
Il prodotto in esame non comprende:
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i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
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i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm,
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e i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
2. Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99 (codici TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).
3. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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