Art. 8 · Procedura in caso di valutazione post-costruzione

Art. 8

Procedura in caso di valutazione post-costruzione

In vigore dal 3 gen 2017
Procedura in caso di valutazione post-costruzione 1.   In caso di valutazione post-costruzione, di cui agli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE, se l'organismo notificato deve apporre sotto la propria responsabilità il numero di identificazione dell'unità da diporto, il codice unico del fabbricante è indicato dal codice di identificazione della valutazione post-costruzione ed è assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato. 2.   Al momento di assegnare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione, gli organismi notificati lo iscrivono nel registro degli organismi notificati.
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