Art. 8
Procedura in caso di valutazione post-costruzione
In vigore dal 3 gen 2017
Procedura in caso di valutazione post-costruzione
1. In caso di valutazione post-costruzione, di cui agli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE, se l'organismo notificato deve apporre sotto la propria responsabilità il numero di identificazione dell'unità da diporto, il codice unico del fabbricante è indicato dal codice di identificazione della valutazione post-costruzione ed è assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato.
2. Al momento di assegnare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione, gli organismi notificati lo iscrivono nel registro degli organismi notificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1:oj#art-8