Art. 6 · Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in uno Stato membro dell'Unione

Art. 6

Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in uno Stato membro dell'Unione

In vigore dal 3 gen 2017
Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in uno Stato membro dell'Unione 1.   Prima dell'immissione di un'unità da diporto sul mercato dell'Unione il fabbricante presenta una domanda di assegnazione del codice unico del fabbricante all'autorità nazionale o all'organismo nazionale dello Stato membro in cui è stabilito; tale domanda è redatta in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata della copia di un documento che dimostra che il fabbricante è stabilito nello Stato membro, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito. 3.   Dopo aver verificato la domanda, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale assegna il codice unico del fabbricante conformemente all'. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché il codice unico del fabbricante sia iscritto nel proprio registro nazionale. Tali informazioni sono rese disponibili a tutti gli Stati membri nel registro degli Stati membri.
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