Art. 5
Autorità nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante
In vigore dal 3 gen 2017
Autorità nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante
1. Ogni Stato membro designa l'autorità nazionale o l'organismo nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità nazionale o l'organismo nazionale autorizzati all'assegnazione del codice unico del fabbricante.
Storico versioni
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