Art. 5 · Autorità nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante

Art. 5

Autorità nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante

In vigore dal 3 gen 2017
Autorità nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante 1.   Ogni Stato membro designa l'autorità nazionale o l'organismo nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante. 2.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità nazionale o l'organismo nazionale autorizzati all'assegnazione del codice unico del fabbricante.
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