Art. 7 · Formato unico del verbale di prova

Art. 7

Formato unico del verbale di prova

In vigore dal 19 dic 2016
Formato unico del verbale di prova 1.   I servizi tecnici usano il formato unico di cui all'allegato VI del presente regolamento nel redigere i verbali di prova di cui all', paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 6 e all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1628. 2.   I verbali di prova esistenti per i motori della categoria RLL rilasciati a norma della direttiva 97/68/CE possono essere presentati ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628 a condizione che né i requisiti sostanziali, né i requisiti che riguardano le procedure di prova siano cambiati successivamente all'esecuzione della prova. La differenza tra il carico e la potenza percentuale e tra il fattore di ponderazione per il numero di modalità (modalità n.) del ciclo di prova di cui all'allegato III, punto 3.7.1.4, della direttiva 97/68/CE e il corrispondente numero di modalità del ciclo di prova F di cui all'appendice 1 dell'allegato XVII del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (3) relativo ai requisiti tecnici e generali non è considerata sostanziale per questo scopo. 3.   I verbali di prova esistenti per i motori che rispettano i valori limite delle emissioni per i motori per uso speciale (SPE) rilasciati a norma della direttiva 97/68/CE o i verbali di prova di un'omologazione equivalente di cui all'allegato XII della direttiva 97/68/CE possono essere presentati ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628 a condizione che né i requisiti sostanziali, né i requisiti che riguardano le procedure di prova siano cambiati successivamente all'esecuzione della prova. 4.   I verbali di prova esistenti per i motori che rispettano i valori limite delle emissioni per i motori della categoria NRSh rilasciati a norma della direttiva 97/68/CE possono essere presentati ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628 a condizione che né i requisiti sostanziali, né i requisiti che riguardano le procedure di prova siano cambiati successivamente all'esecuzione della prova.
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