Art. 9 · Procedure per la misurazione e il campionamento delle emissioni

Art. 9

Procedure per la misurazione e il campionamento delle emissioni

In vigore dal 19 dic 2016
Procedure per la misurazione e il campionamento delle emissioni La misurazione e il campionamento delle emissioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1628 sono eseguite in conformità alle procedure stabilite nell'allegato VI, parte 8, del presente regolamento e nell'appendice 1 di tale allegato.
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