Art. 8 · Procedure per l'esecuzione delle prove

Art. 8

Procedure per l'esecuzione delle prove

In vigore dal 19 dic 2016
Procedure per l'esecuzione delle prove Le prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a) e lettera f), punto iv), del regolamento (UE) 2016/1628 sono eseguite in conformità alle procedure stabilite nell'allegato VI, parte 7, e nell'allegato VIII del presente regolamento.
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