Art. 11
Metodo di valutazione dei dati e calcoli
In vigore dal 19 dic 2016
Metodo di valutazione dei dati e calcoli
I dati di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1628 devono essere valutati e calcolati secondo i metodi stabiliti nell'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:654:oj#art-11