Art. 6 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

In vigore dal 19 dic 2016
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
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