Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2016
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Il prodotto è originario della Bielorussia ed è attualmente classificato ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214997110, 7214997910, 7214999510). 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalla società sottoelencata sono le seguenti: Nome della società Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC BMZ- Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company di “Byelorussian Metallurgical Company” Holding» 12,5 C197 Tutte le altre società 12,5 C999 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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