Art. 6
Dati a sostegno della domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale
In vigore dal 15 dic 2016
Dati a sostegno della domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale
1. Le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale («domanda») sono valutate sulla base dei dati concernenti i volumi complessivi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal fornitore di roaming previsti in un lasso di tempo di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2017. Per la prima domanda queste previsioni di volume sono stimate utilizzando una delle seguenti opzioni, oppure una loro combinazione:
a)
i volumi effettivi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal richiedente al prezzo applicabile al roaming al dettaglio regolamentato prima del 15 giugno 2017;
b)
i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati nel periodo in questione sono stimati in base all'effettivo consumo al dettaglio nazionale di servizi mobili e al tempo trascorso all'estero nell'Unione dai clienti in roaming del richiedente;
c)
i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati sono stimati in base a un cambiamento proporzionale dei volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati constatato nei piani tariffari del richiedente che rappresenti una parte sostanziale della base commerciale su cui il richiedente aveva stabilito i prezzi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati a livello nazionale per un periodo di almeno 30 giorni, conformemente alla metodologia stabilita all'allegato I.
In caso di aggiornamento della domanda presentata a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, i volumi complessivi previsti dei servizi di roaming regolamentati sono aggiornati sulla base del reale modello di consumo medio dei servizi mobili nazionali moltiplicato per il numero di clienti in roaming osservato e il tempo che questi hanno trascorso negli Stati membri visitati nei 12 mesi precedenti.
2. I dati sui costi e le entrate del richiedente sono basati sui conti finanziari, che sono messi a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, e possono essere rettificati in funzione dei volumi stimati di cui al paragrafo 1. Qualora si tratti di costi previsti, gli scostamenti dalle cifre risultanti dai precedenti conti finanziari sono presi in considerazione solo se suffragati da prove degli impegni finanziari per il periodo cui si riferiscono le proiezioni.
3. Il richiedente fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire il margine dei servizi mobili e i costi complessivi effettivi e previsti nonché le entrate della prestazione di servizi di roaming regolamentati nel periodo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:2286:oj#art-6