Art. 3
Principio di base
In vigore dal 15 dic 2016
Principio di base
1. Un fornitore di roaming eroga servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale ai rispettivi clienti in roaming che risiedono abitualmente nel suo Stato membro o hanno legami stabili con tale Stato membro tali da comportare una presenza frequente e consistente sul suo territorio allorché compiono viaggi occasionali all'interno dell'Unione.
2. La politica di utilizzo corretto applicata da un fornitore di roaming al fine di evitare l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati è soggetta alle condizioni di cui agli e garantisce che i suddetti clienti in roaming abbiano tutti accesso ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale durante detti viaggi occasionali all'interno dell'Unione alle stesse condizioni cui tali servizi sarebbero soggetti qualora fossero fruiti a livello nazionale.
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