Art. 11 · Monitoraggio della politica di utilizzo corretto e delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

Art. 11

Monitoraggio della politica di utilizzo corretto e delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

In vigore dal 15 dic 2016
Monitoraggio della politica di utilizzo corretto e delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale Al fine di vigilare sull'applicazione uniforme degli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012 e del presente regolamento e di informare annualmente la Commissione delle domande a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 531/2012, le autorità nazionali di regolamentazione raccolgono regolarmente informazioni concernenti: a) i provvedimenti adottati per sovrintendere all'applicazione dell'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012 e delle norme dettagliate stabilite nel presente regolamento; b) il numero di domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate, accolte e rinnovate nel corso dell'anno a norma dell'articolo 6 quater, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 531/2012; c) il livello dei margini netti negativi del roaming al dettaglio riconosciuti nelle loro decisioni di autorizzazione ad applicare il sovrapprezzo di roaming e le modalità relative al sovrapprezzo dichiarate nelle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale.
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