Art. 10
Valutazione delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale
In vigore dal 15 dic 2016
Valutazione delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale
1. Nel valutare la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, l'autorità nazionale di regolamentazione può concludere che il richiedente non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, solo se il margine netto negativo del roaming al dettaglio del richiedente è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili.
Il margine netto del roaming al dettaglio è l'importo che resta dopo aver detratto i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle entrate derivanti dalla fornitura di tali servizi, come stabilito a norma del presente regolamento. Al fine di determinarlo, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina i dati forniti nella domanda per garantire la conformità con la metodologia per la determinazione dei costi e delle entrate di cui agli .
2. Se il valore assoluto del margine netto del roaming al dettaglio è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili, l'autorità nazionale di regolamentazione rifiuta in ogni caso l'applicazione del sovrapprezzo qualora possa stabilire che circostanze specifiche rendono improbabile la compromissione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale. Dette circostanze comprendono i casi in cui:
a)
il richiedente fa parte di un gruppo e vi sono elementi che comprovano l'applicazione di un prezzo di trasferimento interno a favore delle altre controllate del gruppo all'interno dell'Unione, in particolare in considerazione del sostanziale squilibrio nelle tariffe di roaming all'ingrosso applicate all'interno del gruppo;
b)
il livello di concorrenza sui mercati nazionali indica che esiste la capacità di assorbire margini ridotti;
c)
l'applicazione di una politica di utilizzo corretto più restrittiva, nel rispetto delle disposizioni di cui agli , ridurrebbe il margine netto del roaming al dettaglio a una percentuale inferiore al 3 %.
3. Nelle circostanze eccezionali in cui l'operatore abbia un margine negativo dei servizi mobili e un margine netto negativo del roaming al dettaglio, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati.
4. Nell'autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati, l'autorità nazionale di regolamentazione identifica, nella sua decisione finale, l'importo del margine negativo del roaming al dettaglio accertato che può essere recuperato attraverso l'applicazione di un sovrapprezzo al dettaglio sui servizi di roaming forniti nell'Unione. Il sovrapprezzo è coerente con le ipotesi relative al traffico di roaming su cui si fonda la valutazione della domanda ed è fissato conformemente ai principi di cui all' della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
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