Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 14 dic 2016
Misure transitorie 1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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