Art. 1
Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea
In vigore dal 14 dic 2016
L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 è sostituito dal seguente:
«Articolo 136
Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea
1. Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano nei casi in cui le merci non unionali siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
2. Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano nei casi in cui le merci unionali la cui posizione doganale di merci unionali deve essere dimostrata a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
3. Gli articoli da 127 a 130 e gli articoli 133, 139 e 140 non si applicano nei casi in cui le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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