Art. 16 · Programma di osservazione

Art. 16

Programma di osservazione

In vigore dal 14 dic 2016
Programma di osservazione 1.   Gli Stati membri istituiscono un programma di osservazione per garantire la raccolta di dati pertinenti, tempestivi e precisi sulla cattura e sulla cattura accessoria di specie di acque profonde e sui rinvenimenti di EMV nonché di altre informazioni pertinenti ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e provviste di un'autorizzazione di pesca per le specie di acque profonde come specie bersaglio sono soggette per almeno il 20 % al programma di osservazione, a esclusione delle navi che, per motivi di sicurezza, non sono adatte ad accogliere un osservatore a bordo. Tutte le altre navi provviste di un'autorizzazione per la pesca di specie di acque profonde sono soggette per almeno il 10 % al programma di osservazione, a esclusione delle navi che, per motivi di sicurezza, non sono adatte ad accogliere un osservatore a bordo. 2.   Qualora, su richiesta del suo Stato membro, un operatore sia tenuto ad accogliere un osservatore a bordo della sua nave, l'assenza di un osservatore per ragioni indipendenti dalla volontà dell'operatore non impedisce la partenza delle navi dal porto. 3.   Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione richiede pareri scientifici, basati sui dati raccolti ai sensi del presente regolamento, che indicano se il programma di osservazione di cui al paragrafo 1 del presente regolamento è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all', in particolare per prevenire considerevoli effetti negativi sugli EMV nel quadro della pesca in acque profonde, e se dovrebbe essere adeguato sulla base di una metodologia di campionamento aggiornata. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati dei pareri scientifici richiesti. 4.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici di cui al paragrafo 3, la Commissione ritenga opportuno adeguare le percentuali relative al programma di osservazione di cui al paragrafo 1, essa può presentare con urgenza una proposta per la revisione di tali percentuali. 5.   In deroga all', il presente articolo si applica mutatis mutandis alla pesca di specie di acque profonde praticata con navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate nella zona di regolamentazione della NEAFC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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