Art. 13 · Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde

Art. 13

Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde

In vigore dal 14 dic 2016
Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde 1.   Laddove vige l'obbligo di tenere un giornale di bordo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca a norma dell', paragrafi 1 o 3, quando praticano un mestiere di acque profonde o quando pescano al di sotto di 400 metri di profondità sono tenuti: a) a inserire una nuova riga nel giornale di bordo cartaceo dopo ogni cala, o b) se utilizzano il sistema di registrazione e di comunicazione elettronico, a fare una registrazione separata per ogni cala. 2.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano inoltre nel giornale di bordo della nave eventuali quantitativi delle specie di acque profonde elencate nell'allegato I catturate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate a norma dell', paragrafo 5, ed eventuali quantitativi degli indicatori di EMV elencate nell'allegato III superiori alle soglie di cui all'allegato IV, comprese le composizioni delle specie e il peso, e segnalano tali quantitativi alle autorità competenti.
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