Art. 12 · Notifica preventiva

Art. 12

Notifica preventiva

In vigore dal 14 dic 2016
Notifica preventiva In deroga all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di tutti i pescherecci dell'Unione che intendono sbarcare 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo nel porto, tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, indipendentemente dalla lunghezza del peschereccio. Il comandante o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di navi di lunghezza pari o inferiore a 12 metri, informa le autorità competenti almeno un'ora prima dell'ora prevista di arrivo nel porto.
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