Art. 11
Porti designati
In vigore dal 14 dic 2016
Porti designati
1. Gli Stati membri designano i porti nei quali avrà luogo lo sbarco o il trasbordo delle catture di specie di acque profonde o delle catture miste di tali specie superiori a 100 kg. Entro il 13 marzo 2017 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di tali porti designati.
2. Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2336:oj#art-11