Art. 11 · Porti designati

Art. 11

Porti designati

In vigore dal 14 dic 2016
Porti designati 1.   Gli Stati membri designano i porti nei quali avrà luogo lo sbarco o il trasbordo delle catture di specie di acque profonde o delle catture miste di tali specie superiori a 100 kg. Entro il 13 marzo 2017 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di tali porti designati. 2.   Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2336:oj#art-11