Art. 4 · Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Art. 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 12 dic 2016
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8); c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (9); d) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   L' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
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