Art. 1
In vigore dal 9 dic 2016
I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:2227:oj#art-1