Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 dic 2016
Al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1: «1. La sottovoce 9505 10 comprende: a) gli oggetti che sono ampiamente riconosciuti come tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per feste di Natale. Si tratta di: 1) oggetti associati alla Natività (ossia oggetti per il presepe tradizionale), quali figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività; 2) oggetti riconosciuti come utilizzati in occasione delle feste di Natale in ragione di antiche tradizioni nazionali, quali: — alberi di Natale artificiali, — calze di Natale, — ceppi di Natale, — botti di Natale, — babbi Natale con o senza slitta, — angeli di Natale. La sottovoce non comprende oggetti per l'inverno destinati a un utilizzo più generico come decorazioni nella stagione invernale, in ragione delle loro caratteristiche oggettive che indicano che non sono utilizzati esclusivamente per le feste di Natale, ma principalmente come decorazioni invernali, quali stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all'inverno, anche se i colori o l'aspetto fanno pensare al Natale; b) oggetti decorativi per alberi di Natale. Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all'albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell'albero di Natale). Gli oggetti devono presentare un nesso con il Natale.»
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