Art. 1
In vigore dal 5 dic 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:
(1)
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2017. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2017.»
(2)
Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:2129:oj#art-1