Art. 5 · Operazioni di riduzione dei rischi

Art. 5

Operazioni di riduzione dei rischi

In vigore dal 1 dic 2016
Operazioni di riduzione dei rischi 1.   Ai fini dell', paragrafo 4, quinto comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, la capacità di un'operazione in strumenti derivati di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria è oggettivamente misurabile quando viene soddisfatto uno o più dei seguenti criteri: a) l'operazione riduce i rischi derivanti dalla possibile variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che la persona o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero che prevede ragionevolmente di possedere, produrre, fabbricare, trasformare, fornire, acquistare, commercializzare, noleggiare, vendere o assumere nel normale svolgimento della sua attività; b) l'operazione copre i rischi derivanti dal possibile impatto indiretto sul valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività di cui alla lettera a), derivante dalla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito; c) l'operazione costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di riduzione dei rischi, considerata in sé o in combinazione con altri strumenti derivati, è un'operazione per la quale un'entità non finanziaria: a) descrive i seguenti aspetti nelle sue politiche interne: i) i tipi di contratti di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse inclusi nei portafogli utilizzati per l'attenuazione dei rischi direttamente correlati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria e i relativi criteri di idoneità; ii) il collegamento tra il portafoglio e i rischi che esso ha lo scopo di attenuare; iii) le misure adottate per garantire che le operazioni riguardanti tali contratti non abbiano altro scopo se non la copertura dei rischi direttamente legati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria dell'entità non finanziaria e che qualsiasi operazione avente scopo diverso possa essere chiaramente identificata; b) è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classe di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, merce sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti.
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