Art. 4
Procedura di calcolo
In vigore dal 1 dic 2016
Procedura di calcolo
1. Il calcolo del valore delle attività di negoziazione e del capitale di cui agli si basa sulla media semplice delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione durante i tre periodi annuali di calcolo precedenti la data del calcolo. I calcoli vengono effettuati annualmente nel primo trimestre dell'anno di calendario che segue un periodo annuale di calcolo.
2. Ai fini del paragrafo 1, per periodo annuale di calcolo si intende un periodo che inizia il 1o gennaio di un determinato anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del valore delle attività di negoziazione o del capitale stimato destinato alle attività di negoziazione effettuato nel 2018 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2015, 1o gennaio 2016 e 1o gennaio 2017; il calcolo effettuato nel 2019 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2016, 1o gennaio 2017 e 1o gennaio 2018.
4. In deroga al paragrafo 3, il periodo di riferimento per il calcolo delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione riguarda solo il periodo annuale di calcolo più recente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
calo di oltre il 10 % delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione confrontando il primo dei tre periodi annuali di calcolo precedenti con il periodo annuale di calcolo più recente e
b)
le attività di negoziazione giornaliere o il capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione nel periodo più recente tra i tre periodi annuali di calcolo sono inferiori rispetto ai due periodi di calcolo precedenti.
Storico versioni
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