Art. 2
Soglia complessiva di mercato
In vigore dal 1 dic 2016
Soglia complessiva di mercato
1. Il valore delle attività di cui all' calcolato ai sensi del paragrafo 2, diviso per l'attività di negoziazione complessiva del mercato calcolata ai sensi del paragrafo 3, è inferiore, in ognuna delle seguenti classi di attività, ai seguenti valori:
a)
4 % in relazione ai derivati su metalli;
b)
3 % in relazione ai derivati su petrolio e prodotti petroliferi;
c)
10 % in relazione ai derivati sul carbone;
d)
3 % in relazione ai derivati sul gas;
e)
6 % in relazione ai derivati sull'energia;
f)
4 % in relazione ai derivati sui prodotti agricoli;
g)
15 % in relazione ai derivati su altre merci, compresi trasporti e merci di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;
h)
20 % in relazione alle quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse.
2. Il valore delle attività di cui all' svolte nell'Unione da una persona operante in un gruppo in ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1 è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti della classe di attività pertinente di cui tale persona è parte.
L'aggregazione di cui al primo comma non include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all', paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE o i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
3. L'attività di negoziazione complessiva del mercato in ogni classe di attività di cui al paragrafo 1 è calcolata aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione che rientrano nella classe di attività pertinente di cui sia parte qualsiasi persona situata nell'Unione e di qualsiasi altro contratto di tale classe di attività che sia negoziato in una sede di negoziazione situata nell'Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all', paragrafo 2.
4. I valori aggregati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono denominati in EUR.
Storico versioni
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