Art. 8 · Domanda di esenzione dai limiti di posizione

Art. 8

Domanda di esenzione dai limiti di posizione

In vigore dal 1 dic 2016
Domanda di esenzione dai limiti di posizione (Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Un'entità non finanziaria che detiene una posizione in uno strumento derivato su merci che soddisfa le relative condizioni può chiedere l'esenzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, all'autorità competente che stabilisce il limite di posizione sullo strumento derivato su merci. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 presenta all'autorità competente le seguenti informazioni che dimostrano in che modo la posizione riduca i rischi direttamente connessi all'attività commerciale dell'entità non finanziaria: a) una descrizione della natura e del valore delle attività commerciali dell'entità non finanziaria per la merce cui si riferisce lo strumento derivato su merci per cui si chiede l'esenzione; b) una descrizione della natura e del valore delle attività dell'entità non finanziaria per le negoziazioni e le posizioni detenute negli strumenti derivati su merci pertinenti negoziati in sedi di negoziazione e nei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti; c) una descrizione della natura e dell'entità delle esposizioni e dei rischi legati alle merci che l'entità non finanziaria ha o prevede di avere a seguito delle proprie attività commerciali e che sono o sarebbero attenuati dall'uso degli strumenti derivati su merci; d) una spiegazione del modo in cui l'uso degli strumenti derivati su merci da parte dell'entità non finanziaria riduca direttamente l'esposizione e i rischi delle sue attività commerciali. 3.   L'autorità competente approva o respinge la domanda entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione all'entità non finanziaria. 4.   L'entità non finanziaria notifica all'autorità competente se si è verificato un cambiamento significativo della natura o del valore delle sue attività commerciali o delle sue attività di negoziazione in strumenti derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e presenta una nuova domanda di esenzione se intende continuare ad avvalersene.
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