Art. 6 · Contratti OTC economicamente equivalenti a derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione

Art. 6

Contratti OTC economicamente equivalenti a derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione

In vigore dal 1 dic 2016
Contratti OTC economicamente equivalenti a derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione (Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Un derivato OTC è considerato economicamente equivalente a uno strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione se ha identiche specifiche contrattuali e identici termini e condizioni, a esclusione delle specifiche delle dimensioni dei lotti, delle date di consegna che si discostano di meno di un giorno di calendario e degli accordi di gestione del rischio post-negoziazione.
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