Art. 4 · Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche all'interno di un gruppo

Art. 4

Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche all'interno di un gruppo

In vigore dal 1 dic 2016
Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche all'interno di un gruppo (Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Un'impresa madre determina la propria posizione netta aggregando le seguenti posizioni in conformità all': a) la propria posizione netta; b) le posizioni nette di ciascuna delle proprie imprese figlie. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'impresa madre di un organismo di investimento collettivo, o qualora l'organismo di investimento collettivo abbia nominato una società di gestione, l'impresa madre della società di gestione non aggrega le posizioni in strumenti derivati su merci in organismi di investimento collettivo se non influenza in alcun modo le decisioni di investimento in materia di apertura, detenzione e chiusura di dette posizioni.
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