Art. 21
Volatilità dei mercati pertinenti
In vigore dal 1 dic 2016
Volatilità dei mercati pertinenti
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/65/UE)
Dopo aver applicato i fattori di cui agli articoli da 16 a 20 che sono pertinenti per stabilire il limite di posizione per ciascun contratto su derivati su merci di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti adeguano ulteriormente il limite di posizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
vi è una volatilità eccessiva del prezzo dello strumento derivato su merci o della merce sottostante;
b)
un ulteriore adeguamento del limite di posizione ridurrebbe efficacemente l'eccessiva volatilità del prezzo di tale derivato su merci o della merce sottostante.
Storico versioni
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