Art. 21 · Volatilità dei mercati pertinenti

Art. 21

Volatilità dei mercati pertinenti

In vigore dal 1 dic 2016
Volatilità dei mercati pertinenti (Articolo 57, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/65/UE) Dopo aver applicato i fattori di cui agli articoli da 16 a 20 che sono pertinenti per stabilire il limite di posizione per ciascun contratto su derivati su merci di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti adeguano ulteriormente il limite di posizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) vi è una volatilità eccessiva del prezzo dello strumento derivato su merci o della merce sottostante; b) un ulteriore adeguamento del limite di posizione ridurrebbe efficacemente l'eccessiva volatilità del prezzo di tale derivato su merci o della merce sottostante.
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