Art. 19
Numero dei partecipanti al mercato
In vigore dal 1 dic 2016
Numero dei partecipanti al mercato
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/65/UE)
1. Qualora la media giornaliera di partecipanti al mercato che detengono una posizione nello strumento derivato su merci per un periodo di un anno è elevata, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
2. In deroga all', le autorità competenti fissano il limite di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi tra il 5 % e il 50 % se:
a)
la media dei partecipanti al mercato che detengono una posizione nello strumento derivato su merci nel periodo che precede la fissazione del limite di posizione è inferiore a 10 oppure
b)
il numero di imprese di investimento che operano come market maker ai sensi dell', paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, per lo strumento derivato su merci al momento in cui il limite di posizione è fissato o rivisto è inferiore a 3.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono stabilire limiti di posizione diversi per differenti periodi all'interno del periodo del mese di scadenza, del periodo degli altri mesi o di entrambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:591:oj#art-19