Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 dic 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere l), m) e n): «l) spezie originarie o provenienti dall'Etiopia; m) arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dall'Argentina; n) nocciole con guscio o sgusciate, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole originari o provenienti dall'Azerbaigian;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 % costituita da un unico prodotto o da una somma dei prodotti di cui al paragrafo 1.»; 2) all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l): «j) il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale per gli alimenti provenienti dall'Etiopia; k) il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare (SENASA) per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina; l) il centro di consulenza sui prodotti di consumo (Consumer Commodity Expertise Centre — CCEC) del servizio di Stato per la politica antimonopolistica e la protezione dei diritti dei consumatori (State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights — SSAPPCR), che dipende dal ministero dello Sviluppo economico, per gli alimenti provenienti dall'Azerbaigian.»; 3) all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le autorità doganali autorizzano il trasferimento della partita a un PDI previo espletamento con esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e previa compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9) e a condizione che l'operatore del settore alimentare o un suo rappresentante presentino materialmente o elettronicamente un DCE compilato alle autorità doganali.»; 4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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