Art. 4 · Valutazione della conformità

Art. 4

Valutazione della conformità

In vigore dal 30 nov 2016
Valutazione della conformità Ai fini della procedura di valutazione di conformità di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, i fabbricanti hanno la facoltà di scegliere il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa. I fabbricanti trasmettono la documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all'allegato II, punto 5, lettera c), del presente regolamento.
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