Art. 1 · Cereali

Art. 1

Cereali

In vigore dal 22 nov 2016
Cereali 1.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles. 2.   In deroga all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12). 3.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles. 4.   In deroga all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione. 5.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles. 6.   In deroga all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. 7.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles. 8.   In deroga all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:2054:oj#art-1