Art. 1
In vigore dal 17 nov 2016
I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono specificati nel modulo 1 «Imprese e società dell'informazione» dell'allegato I e nel modulo 2 «Individui, imprese e società dell'informazione» dell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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