Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 nov 2016
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera dal peso non superiore a 65 gr/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520). 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 12,1 %. 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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