Art. 9 · Scambio di informazioni sulle attività del CSD nello Stato membro ospitante

Art. 9

Scambio di informazioni sulle attività del CSD nello Stato membro ospitante

In vigore dal 11 nov 2016
Scambio di informazioni sulle attività del CSD nello Stato membro ospitante 1.   La richiesta di informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 è inviata per lettera o via e-mail all'autorità competente dello Stato membro d'origine e include una spiegazione della pertinenza delle informazioni per le attività di tale CSD nello Stato membro ospitante. 2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica senza indebito ritardo le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 per lettera o via e-mail mediante il modello di cui alla tabella 3 dell'allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:394:oj#art-9