Art. 3 · Procedura relativa alla trasmissione di informazioni

Art. 3

Procedura relativa alla trasmissione di informazioni

In vigore dal 11 nov 2016
Procedura relativa alla trasmissione di informazioni 1.   L'autorità competente comunica al CSD le seguenti informazioni: a) la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) la data di inizio e di conclusione del periodo del riesame di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/392; c) la lingua nella quale sono presentate tutte le informazioni. L'autorità competente può chiedere al CSD di presentare le stesse informazioni in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. L'autorità competente comunica al CSD senza indebito ritardo ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al primo comma, compresa la richiesta di presentare più frequentemente informazioni specifiche. 2.   Il CSD fornisce le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392 entro i due mesi successivi alla fine del periodo del riesame.
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