Art. 15 · Parere motivato e decisione motivata

Art. 15

Parere motivato e decisione motivata

In vigore dal 11 nov 2016
Parere motivato e decisione motivata 1.   Le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 emettono il parere motivato destinato all'autorità competente utilizzando il modello di cui all'allegato VI, sezione 2, del presente regolamento. 2.   Se almeno una delle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 emette un parere motivato negativo e l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione fornisce a dette autorità la decisione motivata di cui all'articolo 55, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato VI, sezione 3, del presente regolamento.
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