Art. 12
Moduli standard e modelli per la procedura di accesso
In vigore dal 11 nov 2016
Moduli standard e modelli per la procedura di accesso
1. Il CSD richiedente e qualsiasi altra parte richiedente utilizza il modello di cui alla tabella 1 dell'allegato V del presente regolamento per presentare una domanda di accesso ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, o dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. Il CSD cui è presentata la domanda e qualsiasi altra parte cui è presentata la domanda utilizza il modello di cui alla tabella 2 dell'allegato V del presente regolamento per concedere l'accesso a seguito di una domanda a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Il CSD utilizza il modello di cui alla tabella 3 dell'allegato V del presente regolamento per rifiutare l'accesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 52, paragrafo 2, o dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
4. La CCP o la sede di negoziazione utilizza il modello di cui alla tabella 4 dell'allegato V del presente regolamento per rifiutare l'accesso a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
5. La parte richiedente utilizza il modello di cui alla tabella 5 dell'allegato V del presente regolamento per presentare un reclamo all'autorità competente del CSD che le ha rifiutato l'accesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 52, paragrafo 2, o dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
6. Il CSD utilizza il modello di cui alla tabella 6 dell'allegato V del presente regolamento per presentare un reclamo all'autorità competente della CCP o della sede di negoziazione che ha rifiutato l'accesso alla CCP o alla sede di negoziazione a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
7. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 5 e 6 utilizzano il modello di cui alla tabella 7 dell'allegato V per consultare le seguenti autorità sulla loro valutazione del reclamo, se del caso:
a)
l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b)
l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente in conformità all'articolo 49, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014;
c)
l'autorità competente del CSD richiedente e l'autorità rilevante del CSD richiedente di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, quinto comma, del suddetto regolamento;
d)
l'autorità competente della CCP o sede di negoziazione richiedente in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014.
Le autorità di cui alle lettere da a) a d) utilizzano il modello di cui alla tabella 8 dell'allegato V per rispondere alla consultazione di cui al presente paragrafo.
8. Le autorità di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), utilizzano il modello di cui alla tabella 8 dell'allegato V del presente regolamento se una di esse decide di deferire la questione all'ESMA a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, dell'articolo 49, paragrafo 4, quarto comma, dell'articolo 52, paragrafo 2, quinto comma, o dell'articolo 53, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014.
9. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 5 e 6 forniscono alla parte richiedente una risposta motivata nel formato di cui alla tabella 9 dell'allegato V.
10. Le autorità di cui ai paragrafi 7 e 8 e l'ESMA, ai fini del paragrafo 9, decidono di comune accordo la lingua di lavoro per le comunicazioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9. In assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Storico versioni
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